MIMIT: Decreto su obbligo assicurativo per rischi catastrofali e impatto sugli incentivi alle imprese

In data 25 luglio 2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT il Decreto ministeriale 18 giugno 2025 recante l’adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 luglio 2025).

L’articolo 1, comma 101, della Legge di bilancio 2024 prevede che “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

 

In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 102, della stessa Legge n. 213/2023, il decreto MIMIT 18 giugno 2025 introduce il requisito connesso all’intervenuto adempimento degli obblighi assicurativi tra quelli da valutare ai fini dell’accesso alle agevolazioni assegnabili nell’ambito degli strumenti agevolativi di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

Pertanto, il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo comporta che se ne debba tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli previsti in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

 

Le nuove disposizioni che legano l’accesso agli incentivi all’adempimento dell’obbligo assicurativo si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle seguenti date e, comunque, successivamente alla pubblicazione del decreto:
30 giugno 2025 per le imprese di grandi dimensioni;
2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
1 gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione.

 

L’adempimento dell’obbligo assicurativo deve sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

 

Le disposizioni si applicano ai seguenti incentivi:

  • “Contratti di sviluppo”;

  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89”;

  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)”;

  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)”;

  • “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”;

  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”;

  • “Mini contratti di sviluppo”;

  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale”;

  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”;

  • “Finanziamento di start-up”;

  • “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica”.

Per gli incentivi che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche sono effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento diretto. In caso di investimento indiretto, le modalità di verifica saranno definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

Inversione contabile per i servizi di logistica: approvato il modello di comunicazione dell’opzione

Approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 luglio 2025, n. 309107).

Il provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 60, della Legge n. 207/2024, approva il modello di Comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della stessa Legge, il quale stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi (tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali) sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, il quale rimane solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

 

L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori. In questi casi, l’esercizio dell’opzione in un rapporto tra subappaltante e subappaltatore è indipendente dall’esercizio della stessa nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
Per ciascuno dei rapporti tra subappaltatori in cui l’opzione è esercitata, deve essere presentata un’autonoma Comunicazione. In tal caso, “committente” deve intendersi “subappaltante” e “prestatore” deve intendersi “subappaltatore”.

 

L’opzione, comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate, ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione.
La trasmissione telematica inizia dal 30 luglio 2025 tramite il software “ReverseChargeLogistica“.

 

Il modello richiede l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente.
In presenza di più contratti tra le stesse parti, è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati di ciascun contratto.
È possibile esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedenti. Per questi nuovi contratti, la durata triennale decorre dalla data di presentazione della Comunicazione che li include.

 

Il modello di Comunicazione è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e va presentato dal committente esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.
Gli intermediari devono rilasciare al committente una copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia.

 

È consentito correggere i dati di una Comunicazione già trasmessa inviando una Comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente.
La Comunicazione correttiva non può rettificare opzioni già esercitate e comunicate, ma serve unicamente per correggere dati errati relativi a tali opzioni.

 

L’IVA è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, senza possibilità di compensazione.
Il versamento deve avvenire entro il termine previsto dall’articolo 18 dello stesso decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

CCNL Lapidei Industria: integrata l’ipotesi

Rettificato il minimo del livello F ed integrata la quota contrattuale

A seguito della sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 14 luglio scorso, l’ Associazione Italiana Marmomacchine, l’Anepla e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno provveduto alla rettifica dell’importo previsto per il livello F dal 1° luglio in 1164,84 euro, in sostituzione dell’importo di 1.116,84 euro.
E’ stata, inoltre, inserita la quota contrattuale a favore delle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil prevista per il mese di luglio nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro.  
Le Aziende procederanno alla ritenuta ai lavoratori non iscritti sulla retribuzione del mese di gennaio e sul seguente conto corrente bancario IBAN:IT83F0569603200000012811X17.  

INPS: sospensione delle verifiche della regolarità contributiva

L’INPS sospende le notifiche degli atti nei confronti dei soggetti contribuenti e le verifiche sulla regolarità contributiva nel periodo dal 1° al 31 agosto 2025 (INPS, messaggio 25 luglio 2025, n. 2359).

L’INPS comunica la sospensione, dal 1° al 31 agosto 2025 compreso, della notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

 

L’obiettivo è quello di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo estivo.

 

Dal 1° al 31 agosto, dunque, saranno altresì:

 

– bloccate le notifiche delle diffide di adempimento verso tutti i contribuenti, eccetto nei casi in cui sia imminente il termine di prescrizione. La sospensione non si applica agli atti relativi alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP);

 

– fermate le notifiche dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale;

 

– sospesi gli avvisi di addebito, con possibilità per le strutture territoriali di trasferire comunque i crediti contributivi all’agente della riscossione;

 

– bloccate le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni e delle ordinanze/ingiunzioni.

 

Non saranno sospese, invece, le notifiche necessarie per evitare il pregiudizio dei crediti dell’Istituto; rispettare i termini di prescrizione; interrompere la prescrizione attraverso atti amministrativi.

 

l’Istituto precisa poi che le operazioni di “infasamento” per il recupero crediti tramite agente della riscossione, saranno disponibili nelle date del 7-8 agosto 2025, per consegna del 10 agosto, e del 21-22 agosto 2025, per consegna del 25 agosto.

CIPL Edilizia industria Torino: determinato l’EVR 2025

Stabiliti gli importi orari e mensili dell’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2025

Nel mese di luglio 2025, il Collegio Costruttori Edili – Ance Torino, Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, considerando che solo tre indicatori su quattro, presi in esame per la determinazione dell’EVR, sono risultati positivi, determinano il riconoscimento a livello territoriale dell’EVR nella misura del 3,6%.

Pertanto, in presenza di entrambi gli indicatori pari o positivi, l’impresa potrà erogare l’EVR negli importi di seguito riportati.

Importi orari EVR operai 

Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,31 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,29 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,26 euro
Operaio comune – 1° livello 0,22 euro

Importi mensili EVR impiegato

Impiegati Importo mensile
7° livello 76,85 euro
6° livello 69,16 euro
5° livello 57,64 euro
4° livello 53,80 euro
3° livello 49,95 euro
2° livello 44,96 euro
1° livello 38,42 euro

Invero, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta (2,34%). 

Importi orari EVR operai – misura ridotta

Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,19 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,17 euro
Operaio comune – 1° livello 0,14 euro

Importi mensili EVR impiegati – misura ridotta

Impiegati Importo mensile
7° livello 49,95 euro
6° livello 44,96 euro
5° livello 37,46 euro
4° livello 34,97 euro
3° livello 32,47 euro
2° livello 29,22 euro
1° livello 24,98 euro