CCNL Abbigliamento Artigianato PMI: siglata l’ipotesi di accordo con aumenti retributivi

Previsti incrementi retributivi per i diversi settori, con l’erogazione di Una Tantum pari a 850,00 euro per il settore Moda; di 1.040,00 per Chimico e di 490,00 euro per il Terzo Fuoco

Le OO.SS. Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil insieme alle Associazioni datoriali Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani hanno siglato l’ipotesi di accordo relativa al rinnovo del CCNL Abbigliamento Artigianato PMI, scaduto il 31 dicembre 2022. Le Sigle, mediante comunicato stampa congiunto del 21 ottobre scorso, hanno reso noti gli aumenti retributivi disposti dall’accordo e che riguardano i 249 addetti del settore PMI tessile e i 49 addetti del settore chimico. Il rinnovo ha vigenza fino al 31 dicembre 2026.
Per quanto riguarda la parte economica, gli aumenti vengono suddivisi sulla base dei settori di riferimento. Nella fattispecie, sono previsti incrementi pari a:
200,00 euro per il settore Moda, erogati in 3 tranche;
167,00 euro per il settore Gomma-Plastica, erogati in 2 tranche;
191,00 euro per il settore Chimico, erogati in 3 tranche;
161,00 euro per il settore Ceramica, Vetro, Abrasivi, erogati in 2 tranche;
150,00 euro per il settore Terzo Fuoco, erogati in 3 tranche. 
Viene precisato, inoltre, che per il periodo di vacanza contrattuale è stata stabilita un’indennità Una Tantum pari a 850,00 euro per il comparto Moda; di 1.040,00 euro per il settore Chimico e di 490,00 euro per il Terzo Fuoco.
Per quanto riguarda la parte normativa, al fine di evitare forme di dumping contrattuale, le OO.SS. e le Parti datoriali hanno deciso di adottare, come quadro di riferimento, i contratti dei medesimi settori sottoscritti dalle Parti. Inoltre, sono stati attuati interventi anche su: smart working e tempo determinato, individuando causali più calibrate rispetto al settore di riferimento. 
Il prossimo passo sarà l’approvazione dell’ipotesi da parte dei lavoratori artigiani della piccola e media impresa. 

Genitori lavoratori in periodo protetto: convalida obbligatoria delle dimissioni anche se in prova

Necessario l’intervento di tutela da parte dell’Ispettorato del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 13 ottobre 2025, n. 14744).

Con la nota in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto sul tema delle dimissioni presentate durante il periodo di prova dalla donna in gravidanza o dai genitori lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino, in particolare, in relazione alla necessità della convalida.

 

La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ha subito un’evoluzione normativa significativa per opera della cosiddetta Riforma Fornero, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento – invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 – riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.

La predetta convalida rappresenta, dunque, un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pertanto, ritiene che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 anche se presentate durante il periodo di prova.

 

A tale conclusione il Ministero perviene sulla base del dato letterale dell’articolo 55, comma 4, del citato decreto legislativo – ove non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova -, nonché per la necessità di assicurare, in coerenza con la ratio propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela.
Infatti, le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova.

Ebit Lazio: previsto un incentivo per le imprese aderenti

Prevista l’erogazione di un contributo economico Una Tantum

L’Ente Bilaterale del Lazio offre alle imprese aderenti, un incentivo volto alla promozione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro con l’obiettivo di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato. 

Le aziende iscritte all’Ente e in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 12 mesi potranno accedere al servizio “Sostegno all’occupazione stabile”, che prevede l’erogazione di un contributo economico Una Tantum.

Tale bonus viene riconosciuto nei casi in cui un contratto di lavoro determinato venga trasformato in un contratto di lavoro:

–  a tempo indeterminato;

– di assunzione a tempo interminato di una lavoratrice madre di figli minori;

– di assunzione a tempo indeterminato, di personale che abbia frequentato corsi di formazione promossi da EBIT Lazio.

Ogni azienda può presentare due richieste di contributo per anno solare. L’importo dell’incentivo è pari a 1.000 euro per i contratti di lavoro full-time e di 500,00 euro per i contratti part-time di almeno 20 ore settimanali.

Le domande devono essere presentate entro 6 mesi dalla data di assunzione o trasformazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, corredate dalla documentazione prevista per la specifica tipologia di intervento.

CCNL Trasporto a fune: siglato il rinnovato contrattuale

Stabiliti aumenti per 11.000 lavoratori del settore funiviario

Le Sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Savt, Uiltrasporti e l’Associazione nazionale esercenti funiviari hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore.

Il nuovo contratto coinvolge circa 11.000 lavoratori ed è considerato un raggiungimento rilevante, soprattutto in prossimità della stagione invernale e delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, di cui il settore sarà primo attore.

I sindacati hanno espresso parere positivo per gli aumenti economici ottenuti e per i miglioramenti nella conciliazione vita-lavoro.

La tempistica del rinnovo, in linea con la scadenza del precedente CCNL, garantisce tranquillità nella gestione sia delle attività ordinarie sia dell’evento olimpico.

L’Anef, che è oggi la prima ed unica associazione degli imprenditori funiviari riconosciuta ed aderente a Confindustria e alla quale è iscritto circa il 90% delle aziende funiviarie distribuite sul territorio italiano, ha evidenziato come l’accordo confermi la solidità del dialogo tra le Parti sociali nonché l’impegno a garantire stabilità e tutela a tutti i lavoratori di un settore così strategico per il turismo alpino.

Infine, in vista delle Olimpiadi, l’Anef ha sottolineato l’importanza di avere collegamenti di base efficienti per il facile raggiungimento delle aree montane e di puntare sull’innovazione della filiera neve, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili al fine di ridurre l’impatto ambientale e stabilizzare i costi energetici. 

DURC di congruità e imprese non rientranti nel comparto edile: arrivano i chiarimenti

Fornito un parere sulla possibilità di applicare alle aziende che non rientrano nel comparto il sistema di verifica dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edilizi (Ministero del lavoro, interpello 17 ottobre 2025, n. 4).

La Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) ha presentato un’istanza di interpello volta a conoscere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

In particolare, la Federazione ha chiesto se l’obbligo di iscrizione alle casse edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia.

In proposito, si chiedeva se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero si è espresso nel senso di ritenere che le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione a una Cassa edile/Edilcassa.

Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa edile/Edilcassa. 

Pertanto, le casse edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese non iscritte, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo l’obbligo – da parte di queste imprese – di corrispondere eventuali costi del servizio.