CCNL Funzioni Centrali: abolito lo smart working e ferie obbligatorie per tutti

Le OO.SS. Fp-Cgil e Uilpa hanno proclamato lo stato di agitazione

Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali Fp-Cgil e Uilpa, ai vertici del CNEL, non importa il rispetto delle regole sancite dal CCNL di settore. Difatti, dal 1° luglio 2025 l’amministrazione, con iniziativa unilaterale, ha deciso di non rinnovare i contratti individuali di lavoro agile. Pertanto, è stato abolito a tempo indeterminato il lavoro da remoto al CNEL. 

Senza un confronto con le rappresentanze del personale, le clausole contrattuali disciplinanti il funzionamento e la fruizione del lavoro agile e del telelavoro sono state affossate, incidendo negativamente sulle nuove tecnologie, sulla maggior produttività e sulla conciliazione vita-lavoro. 

Inoltre, la per mezzo di un altro provvedimento, l’amministrazione ha deciso la totale chiusura dell’unica sede di lavoro per ben tre settimane consecutive di agosto, costringendo a tutti i dipendenti di mettersi in ferie obbligatorie. 

Per tali motivi, dopo aver ricevuto mandato dall’assemblea del personale, solo Fp-Cgil e Uilpa hanno proclamato lo stato di agitazione, richiedendo l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla L. n. 146/1990.

CCNL Funzioni Locali: persistente stallo nella trattativa

Gli argomenti dell’incontro sono stati l’insufficienza di risorse ed i bassi salari

Lo scorso 22 luglio 2025 si è svolto un nuovo confronto tra le Sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e le Associazioni datoriali Aran, Anci e Upi, sempre incentrato sul rinnovo del CCNL di settore.

La trattativa si trova in una fase di stallo in quanto resta confermato il malcontento dell’Aran dovuto principalmente alla scarsità di risorse economiche messe a disposizione dal governo per la contrattazione di 2° livello in quanto considerate insufficienti a compensare la perdita del potere d’acquisto subita dai lavoratori a causa dell’inflazione.

Nell’incontro i Sindacati hanno richiesto lo stanziamento del 5,78%, per fondi dedicati al riallineamento dell’indennità di comparto, lo sblocco totale dei tetti al salario accessorio, l’aggiunta alla contrattazione delle risorse stanziate e non utilizzate del CCNL 2019-2021 e ritendendo insufficienti le novità proposte dall’Aran come quella dell’aumento di 14,00 euro.
La giornata si è conclusa senza una soluzione di fatto, con le Sigle sindacali che invitano l’Aran a prendere le scelte necessarie per rinnovare il CCNL di settore in linea con quanto accade nei settori privati e senza accettare incrementi inferiori rispetto all’inflazione.

 

CCNL Rai: definito il premio di risultato

Prevista l’erogazione con le competenze del mese di ottobre

Con Informativa del 21 luglio, i sindacati hanno comunicato che con le competenze del mese di ottobre verrà erogato il Premio di Risultato riferito all’anno 2024, nella misura dell’85,08% dell’ammontare teorico massimo per ciascun livello.
Di seguito gli importi per ciascun livello.

Livello Importo
A 1.836,00 euro
1 1685,00 euro
2 1569,00 euro
3  1.452,00 euro 
4 1.344,00 euro
5 1.243,00 euro
6 1.127,00 euro 
7 1.043,00 euro
8 943,00 euro
9 834,50 euro

L’importo dovrà essere riproporzionato ai mesi di impegno per i lavoratori a tempo determinato.

Entro il prossimo 8 ottobre il lavoratore dovrà scegliere di usufruire del Premio di Risultato tra una delle seguenti modalità:
– pagamento del 100% del PdR in busta paga;
– destinare il 50% al Fondo Pensione CRAIPI (se iscritto al Fondo) e pagamento del restante 50% in busta paga;
– destinare il 100% al Fondo Pensione CRAIPI  (se il dipendente è iscritto al Fondo);
– destinare il 50% del PdR in servizi welfare e pagamento del restante 50% in busta paga;
– destinare il 100% del PdR in servizi welfare (in questo caso l’importo sarà maggiorato del 12%).

Il Premio di Risultato potrà essere utilizzato entro il 30 settembre 2026.

Giornalisti liberi professionisti: al via la denuncia on line dei redditi 2024

La comunicazione annuale obbligatoria va inviata entro il 30 settembre 2025 (INPGI, comunicato 21 luglio 2025).

L’INPGI ha comunicato l’attivazione della procedura telematica per inviare all’Istituto, entro il termine del 30 settembre 2025, la comunicazione annuale obbligatoria dei redditi percepiti nel 2024 per lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.

Come ogni anno, sono tenuti all’inoltro della comunicazione tutti i giornalisti che nel periodo di imposta 1° gennaio – 31 dicembre 2024 abbiano svolto attività giornalistica in forma libero professionale con partita IVA, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti ovvero mediante cessione di diritto d’autore.

Non sono tenuti, invece, ad effettuare la denuncia reddituale i giornalisti che nel 2024 abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. In tali casi, infatti, gli adempimenti previdenziali nei confronti dell’INPGI devono essere assolti in via esclusiva dai committenti.

Le modalità

La comunicazione reddituale deve essere effettuata avvalendosi della procedura telematica messa a disposizione degli iscritti, collegandosi qui. La procedura è accessibile tutti i giorni dalle 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE. La scadenza per l’invio della comunicazione, come detto, è fissata alle 24 del 30 settembre 2025. L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.

Sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, che dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.

Riforma fiscale e Terzo settore: Consiglio dei ministri approva nuove disposizioni

È stata resa nota l’approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri di un decreto legislativo che introduce importanti disposizioni relative al Terzo settore, alla crisi di impresa, allo sport e all’imposta sul valore aggiunto (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 22 luglio 2025, n. 135).

Il nuovo provvedimento, approvato in esame preliminare, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e IVA, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare il quadro normativo in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, prevista per il 1° gennaio 2026.

 

Il Decreto interviene, tra l’altro, in relazione alle attività attualmente classificate come commerciali, che, in base all’articolo 79 del Codice del terzo settore (D.Lgsn. n. 117/2017), potrebbero essere ridefinite come non commerciali. Tale modifica potrebbe comportare la generazione di plusvalenze “figurative”, per le quali l’imposizione fiscale è sospesa e differita fino al momento della cessione del bene o del cambio di destinazione d’uso.

 

Inoltre, il provvedimento estende il regime agevolato previsto dalla Legge n. 398/1991, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ampliando così le opportunità di accesso a benefici fiscali per un numero maggiore di enti sportivi.

 

Un ulteriore aspetto significativo riguarda le misure a favore delle imprese che accedono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi. Il decreto prevede l’estensione della non imposizione dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

 

Infine, il provvedimento include ulteriori disposizioni in materia di IVA, che chiariscono aspetti applicativi e semplificano gli adempimenti burocratici.