Figli over 30: la perdita delle detrazioni non influenza lo status di familiare a carico

L’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito posto da un sostituto d’imposta riguardo le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 all’articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni per carichi di famiglia (Agenzia delle entrate, risposta 15 settembre 2025, n. 243).

A partire dall’anno d’imposta 2025, la Legge di bilancio ha modificato le regole per le detrazioni per i figli a carico. In particolare, per effetto delle nuove disposizioni:

  • la detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio si applica ora solo ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni;
  • i figli che compiono 30 anni nel corso dell’anno perdono il diritto a questa specifica detrazione, a meno che non abbiano una disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992. Per i figli con disabilità, la detrazione continua a spettare senza limiti di età.

Conseguentemente, il sostituto d’imposta (istante), avendo eliminato il beneficio dalle buste paga dei dipendenti con figli che hanno compiuto 30 anni, chiede all’Agenzia delle entrate se il compimento del 30° anno di età del figlio comporti la perdita automatica dello status di “familiare fiscalmente a carico”, indipendentemente dalla percezione o meno di un predeterminato reddito complessivo. Oppure se lo status in argomento potrà essere ritenuto ancora efficace, considerato che tale condizione consentirà ai genitori di poter beneficiare delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese, sostenute nell’interesse del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi.

 

L’Agenzia delle entrate fonda la sua soluzione interpretativa su una distinzione: la separazione tra il diritto alla specifica detrazione per figli a carico, come modificata dalla Legge di bilancio 2025, e la qualifica generale di “familiare fiscalmente a carico”, che rimane legata unicamente a un requisito reddituale.

 

Il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR, introdotto dal D.L. n. 4/2022, stabilisce che “ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”.
In base a questo principio, l’Agenzia conclude che la previsione del comma 4-ter può essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni (senza disabilità accertata) per i quali, a seguito delle nuove norme, non spetta più la detrazione di 950 euro.

La perdita della detrazione specifica non implica la perdita automatica dello status di familiare a carico. Tale status è conservato a una condizione: il rispetto del requisito reddituale previsto dall’articolo 12, comma 2, del TUIR. Questo significa che il figlio deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili).

Poiché i figli di età superiore a 30 anni (con reddito idoneo) sono “considerati al pari di quelli per cui spetta la detrazione, ne consegue che il genitore conserva il diritto a beneficiare di altre agevolazioni.

Specificamente, citando un principio già espresso nella circolare n. 4/E/2022, l’Agenzia ribadisce che “continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico“.

 

Pertanto, in applicazione di tali principi, il genitore che ha sostenuto spese per figli fiscalmente a carico può fruire delle corrispondenti detrazioni (ai sensi del comma 2 dell’articolo 15 del TUIR) in sede di dichiarazione dei redditi, “anche se non spettano più le detrazioni indicate nel medesimo articolo 12”.

 

Nella circolare n. 4/E/2025 è stato, infine, precisato che, atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.

 

Pertanto, nel caso di specie, il sostituto ha l’obbligo di indicare nella Certificazione Unica i dati dei familiari fiscalmente a carico, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del TUIR, per consentire la fruizione delle altre detrazioni per oneri e spese sostenute.

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

CCNL Istituzioni Socio Assistanziali Anaste: incontro dei sindacati  

 

Primo tavolo di confronto su lavoro, diritti e salario

Lo scorso 11 settembre 2025 si è svolto l’attivo unitario promosso da CislI-Fp insieme a Fisascat-Cisl, Fp-Cigl, Uil-Fpl  e Uiltucs per discutere sul rinnovo del CCNL dei dipendente settore socio-sanitario-assistenziale-educativo Anaste.

Durante l’incontro i sindacati hanno evidenziato la necessità di maggiori tutele soprattutto a livello retributivo per gli 11.000 lavoratori del settore, in quanto le retribuzioni sono considerate inferiori rispetto a quelle previste da altri CCNL  che hanno previsto aumenti economici pari allo 10,4% ed a12,6% oltre a miglioramenti normativi.

Alla luce di quanto sopra, secondo i sindacati, la mobilitazione deve continuare anche a fronte del mancato accordo avvenuto nei giorni scorsi che ha portato ad un ampio consenso dei lavoratori.

Malattia dei marittimi: comunicazione telematica

L’INPS annuncia che la certificazione medica di malattia per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi avverrà sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare (INPS, messaggio 15 settembre 2025, n. 2669).

L’INPS interviene in merito alla malattia dei marittimi e, in un’ottica di crescente semplificazione, supera le indicazioni fornite in precedenza con il messaggio n. 610/2020, relativamente all’obbligo di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.  

 

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio in oggetto, la verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare.

 

Resta ferma, tuttavia, la facoltà di eventuali supplementi istruttori, ove necessario, mediante l’acquisizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.

 

Per i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.), permane invece l’obbligo di esibizione del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo, come anche per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave, ugualmente obbligati a esibire la documentazione equivalente. 

 

Il processo di standardizzazione dei flussi di lavorazione è stato realizzato in armonizzazione con la restante platea di assicurati per eventi di malattia, con il conseguente utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, già ordinariamente in uso a tutti i fini INPS.

Fondo Altea: nuova Campagna familiari

Dal 1° ottobre 2025 estesa la possibilità di un contributo per il coniuge convivente e ogni figlio 

Il Fondo Altea, fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del settori legno Industria e Pmi, lapidei Industria e cemento industria, ha previsto la possibilità di riaprire dal 1° ottobre al 30 novembre 2025 l’assistenza sanitaria integrativa ai familiari, a fronte di un versamento mensile pari a:

8,00 euro per il coniuge/convivente;

6,00 euro per ogni figlio.

Tale versamento può avvenire attraverso una trattenuta mensile in busta paga, previa registrazione sul sito.

Le coperture dei familiari inseriti hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La polizza familiari è annuale e pertanto l’azienda è legittimata e tenuta a trattenere dalle spettanze di fine rapporto per i mesi intercorrenti dalla fine del rapporto lavorativo fino al 31 Dicembre dell’anno.
 

MIMIT: strategia e sostegno all’industria nazionale di cybersicurezza

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha approvato, con Decreto direttoriale prot. ACN 0320700, il Piano per l’industria cyber nazionale, previsto dalla Misura #51 del Piano di implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022–2026 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 12 settembre 2025).

Il Piano, frutto della collaborazione di ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e DTD (Dipartimento per la Trasformazione Digitale), rappresenta un documento strategico per il rafforzamento dell’ecosistema industriale nazionale della cybersicurezza. Definisce azioni, strumenti e fonti di finanziamento per sostenere l’innovazione, la crescita delle imprese e lo sviluppo di competenze nel settore cyber.

Il Piano si articola in tre assi principali:

  • supporto all’innovazione e alla collaborazione tra ricerca e industria (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #46,#47,#48, #49,#53);
  • sviluppo delle start-up e PMI (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #49, #54) anche nell’ottica dell’internazionalizzazione delle imprese italiane che offrono prodotti e servizi di cybersecurity (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #50);
  • sviluppo di nuove competenze professionali (misure di riferimento nell’ambito della Strategia cyber #59).

In particolare, l’asse 2 “Sviluppo delle start-up e PMI” si suddivide in:

 

Cyber Innovation Network – Componente industriale, per supportare le attività di validazione (dirette a verificare la fattibilità tecnica della soluzione innovativa proposta da una startup, l’interesse del mercato verso la soluzione e la sostenibilità del modello di business) e di sviluppo (consolidamento tecnico del prodotto/servizio di riferimento, alla crescita commerciale e scale up di mercato del progetto imprenditoriale).

 

Fondo Nazionale Innovazione/Fondo di sostegno al venture capital, che è il principale programma di intervento nazionale di venture capital finalizzato a sostenere la crescita delle imprese italiane innovative.

 

– Fondi cyber Digital Europe e Horizon Europe, per promuove la partecipazione dell’industria, dell’accademia, della ricerca e di altri enti del nostro Paese ai progetti europei finanziati dai programmi  Digital Europe e Horizon Europe.

 

– Sostegno all’Internazionalizzazione delle imprese italiane, per la promozione del sistema economico nazionale e il rafforzamento dell’intera filiera cybersecurity grazie all’accesso ai mercati internazionali.